Art. 94 · Condanna di rappresentanti o curatori.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo IV

Art. 94

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Condanna di rappresentanti o curatori.

In vigore dal 21 apr 1942
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-94