Art. 827 · Mezzi di impugnazione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 827

1019 / 1056

Mezzi di impugnazione.

In vigore dal 2 mar 2006
Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo. I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-827