CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 827
1019 / 1056Mezzi di impugnazione.
In vigore dal 2 mar 2006
Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-827