Art. 823 · Deliberazione e requisiti del lodo.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 823

1015 / 1056

Deliberazione e requisiti del lodo.

In vigore dal 2 mar 2006
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale. Il lodo deve contenere: 1) il nome degli arbitri; 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato; 3) l'indicazione delle parti; 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti; 5) l'esposizione sommaria dei motivi; 6) il dispositivo; 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo; 8) la data delle sottoscrizioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-823