Art. 816 sexies · Morte, estinzione o perdita di capacità della parte.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 816 sexies

1045 / 1056

Morte, estinzione o perdita di capacità della parte.

In vigore dal 2 mar 2006
Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.
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