CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 816 quinquies
1044 / 1056Intervento di terzi e successione nel diritto controverso.
In vigore dal 2 mar 2006
L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell' e l'intervento del litisconsorte necessario.
Si applica l'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-816-quinquies