Art. 816 quinquies · Intervento di terzi e successione nel diritto controverso.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 816 quinquies

1044 / 1056

Intervento di terzi e successione nel diritto controverso.

In vigore dal 2 mar 2006
L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell' e l'intervento del litisconsorte necessario. Si applica l'.
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