CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 811
1003 / 1056Sostituzione di arbitri.
In vigore dal 2 mar 2006
Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato.
Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-811