Art. 811 · Sostituzione di arbitri.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 811

1003 / 1056

Sostituzione di arbitri.

In vigore dal 2 mar 2006
Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-811