Art. 81 · Sostituzione processuale.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo I

Art. 81

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Sostituzione processuale.

In vigore dal 21 apr 1942
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-81