CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo I
Art. 81
88 / 1056Sostituzione processuale.
In vigore dal 21 apr 1942
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-81