Art. 807 · Compromesso.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 807

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Compromesso.

In vigore dal 2 mar 2006
Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-807