Art. 806 · Controversie arbitrabili.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 806

998 / 1056

Controversie arbitrabili.

In vigore dal 2 mar 2006
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all' possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-806