Art. 804 · Atti pubblici ricevuti all'estero.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VII

Art. 804

Abrogato996 / 1056

Atti pubblici ricevuti all'estero.

In vigore dal 23 ott 1996
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note all'articolo

  • La L. 31 maggio 1995, n. 218 come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-804