CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VI
Art. 795
987 / 1056Espropriazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli e seguenti.
La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-795