Art. 787 · Vendita di mobili.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo V

Art. 787

978 / 1056

Vendita di mobili.

In vigore dal 1 gen 2006
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

Note all'articolo

  • La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-787