CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V
Art. 786
977 / 1056Direzione delle operazioni.
In vigore dal 21 apr 1942
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-786