Art. 785 · Pronuncia sulla domanda di divisione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo V

Art. 785

976 / 1056

Pronuncia sulla domanda di divisione.

In vigore dal 21 apr 1942
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'.
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