CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V
Art. 785
976 / 1056Pronuncia sulla domanda di divisione.
In vigore dal 21 apr 1942
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-785