Art. 766 · Avviso alle persone interessate.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo IISez. II

Art. 766

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Avviso alle persone interessate.

In vigore dal 21 apr 1942
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell', alle persone indicate nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-766