CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 766
957 / 1056Avviso alle persone interessate.
In vigore dal 21 apr 1942
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell', alle persone indicate nell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-766