CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I
Art. 760
951 / 1056Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario.
In vigore dal 21 apr 1942
L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.
Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-760