Art. 750 · Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IVCapo I

Art. 750

941 / 1056

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari.

In vigore dal 10 giu 1942
L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sè e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati. Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-750