CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III
Art. 743
934 / 1056Copie degli atti.
In vigore dal 21 apr 1942
Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorchè l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-743