Art. 741 · Efficacia dei provvedimenti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 741

930 / 1056

Efficacia dei provvedimenti.

In vigore dal 3 lug 1986
I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 giugno 1986, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 2/7/1986, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-741