CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II
Art. 73
80 / 1056Astensione del pubblico ministero.
In vigore dal 21 apr 1942
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-73