Art. 73 · Astensione del pubblico ministero.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo II

Art. 73

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Astensione del pubblico ministero.

In vigore dal 21 apr 1942
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-73