CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II
Art. 71
78 / 1056Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.
Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-71