Art. 709 bis · Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo I

Art. 709 bis

Abrogato898 / 1056

Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore.

In vigore dal 28 feb 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-709-bis