Art. 685 · Vendita delle cose deteriorabili.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((II))

Art. 685

867 / 1056

Vendita delle cose deteriorabili.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-685