Art. 684 · Revoca del sequestro.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((II))

Art. 684

866 / 1056

Revoca del sequestro.

In vigore dal 21 apr 1942
Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-684