Art. 682 · Decisione separata sulla convalida.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((II))

Art. 682

Abrogato864 / 1056

Decisione separata sulla convalida.

In vigore dal 10 dic 1994
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-682