CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((II))
Art. 679
861 / 1056Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili.
In vigore dal 10 giu 1942
Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-679