Art. 677 · Esecuzione del sequestro giudiziario.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((II))

Art. 677

859 / 1056

Esecuzione del sequestro giudiziario.

In vigore dal 1 lug 1951
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all', primo comma. L', primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore. Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode. Al terzo si applica la disposizione dell'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-677