CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((II))
Art. 677
859 / 1056Esecuzione del sequestro giudiziario.
In vigore dal 1 lug 1951
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all', primo comma.
L', primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-677