Art. 669 · Giudizio separato per il pagamento di canoni.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo II

Art. 669

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Giudizio separato per il pagamento di canoni.

In vigore dal 21 apr 1942
Se nel caso previsto nell' il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-669