Art. 664 · Pagamento dei canoni.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo II

Art. 664

833 / 1056

Pagamento dei canoni.

In vigore dal 26 nov 2024
Nel caso previsto nell', il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione. Il decreto è conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-664