CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II
Art. 659
828 / 1056Rapporto di locazione d'opera.
In vigore dal 21 apr 1942
Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-659