Art. 643 · Notificazione del decreto.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 643

812 / 1056

Notificazione del decreto.

In vigore dal 21 apr 1942
L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-643