CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 643
812 / 1056Notificazione del decreto.
In vigore dal 21 apr 1942
L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-643