CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 640
809 / 1056Rigetto della domanda.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-640