CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo III
Art. 64
71 / 1056Responsabilità del consulente.
In vigore dal 3 lug 1985
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.
Si applica l' del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del Codice di procedura civile e' elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata e' del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata e' del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-64