CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 638
807 / 1056Forma della domanda e deposito.
In vigore dal 26 nov 2024
La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell', l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale..
Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'..
Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-638