Art. 636 · Parcella delle spese e prestazioni.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 636

805 / 1056

Parcella delle spese e prestazioni.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell', la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell', deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-636