CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II
Art. 632
785 / 1056Effetti dell'estinzione del processo.
In vigore dal 8 set 1998
Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'- bis.
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.
Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.
Si applica la disposizione dell' ultimo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-632