CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo I
Art. 623
775 / 1056Limiti della sospensione.
In vigore dal 21 apr 1942
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-623