CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo III
Art. 607
757 / 1056Cose pignorate.
In vigore dal 21 apr 1942
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli e seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-607