Art. 599 · Pignoramento.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo V

Art. 599

749 / 1056

Pignoramento.

In vigore dal 21 apr 1942
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-599