Art. 593 · Rendiconto.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. IV

Art. 593

743 / 1056

Rendiconto.

In vigore dal 21 apr 1942
L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice. Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale. I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli e seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-593