CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. IV
Art. 592
742 / 1056Nomina dell'amministratore giudiziario.
In vigore dal 21 apr 1942
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il disposto degli e seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-592