Art. 592 · Nomina dell'amministratore giudiziario.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. IV

Art. 592

742 / 1056

Nomina dell'amministratore giudiziario.

In vigore dal 21 apr 1942
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono. All'amministratore si applica il disposto degli e seguenti.
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