Art. 583 · Aggiudicazione per persona da nominare.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. III§ 3

Art. 583

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Aggiudicazione per persona da nominare.

In vigore dal 21 apr 1942
Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-583