Art. 577 · Indivisibilità dei fondi.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. III§ 3

Art. 577

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Indivisibilità dei fondi.

In vigore dal 21 apr 1942
La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-577