CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. III›§ 3
Art. 577
726 / 1056Indivisibilità dei fondi.
In vigore dal 21 apr 1942
La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-577