Art. 540 · Pagamento del prezzo e rivendita.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. III

Art. 540

681 / 1056

Pagamento del prezzo e rivendita.

In vigore dal 27 feb 2010
COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-540