CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 540
681 / 1056Pagamento del prezzo e rivendita.
In vigore dal 27 feb 2010
COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24.
Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-540