Art. 529 · Istanza di assegnazione o di vendita.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. III

Art. 529

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Istanza di assegnazione o di vendita.

In vigore dal 21 apr 1942
Decorso il termine di cui all', il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione. Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
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