CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. III
Art. 529
670 / 1056Istanza di assegnazione o di vendita.
In vigore dal 21 apr 1942
Decorso il termine di cui all', il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-529