CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. VII
Art. 52
58 / 1056Ricusazione del giudice.
In vigore dal 26 nov 2024
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato... due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-52