Art. 516 · Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. I

Art. 516

656 / 1056

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.

In vigore dal 21 apr 1942
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
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