CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 516
656 / 1056Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.
In vigore dal 21 apr 1942
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-516