CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. V
Art. 511
651 / 1056Domanda di sostituzione.
In vigore dal 21 apr 1942
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell' secondo comma.
Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-511