Art. 507 · Forma dell'assegnazione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. IV

Art. 507

647 / 1056

Forma dell'assegnazione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-507