CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 504
644 / 1056Cessazione della vendita forzata.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell' primo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-504