Art. 504 · Cessazione della vendita forzata.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. IV

Art. 504

644 / 1056

Cessazione della vendita forzata.

In vigore dal 21 apr 1942
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell' primo comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-504